le somme corriisposte agli amministratori Stampa E-mail
Scritto da Giuseppe Palmiotto   
Mercoledì 22 Ottobre 2008 13:21
I compensi per l’attività svolta. La tassazione delle somme che le associazioni pagano ai loro amministratori dipende non solo dal tipo di rapporto intercorrente tra associazione e amministratore, ma anche dall’attività abitualmente esercitata da quest’ultimo. Fino a 7.500 euro Nessuna ritenuta; Da 7.501 a 28.158,28 euro Ritenuta definitiva del 23%; Oltre 28.158,28 euro Ritenuta d’acconto del 23%

ATTENZIONE Possono fruire del medesimo trattamento fiscale agevolato anche coloro che all’interno dell’associazione si occupano in maniera non professionale della parte amministrativa e contabile. Sono escluse dall’imponibile e, pertanto, non vanno assoggettate a ritenuta Irpef, le indennità chilometriche e i rimborsi delle spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenute dallo sportivo per prestazioni effettuate al di fuori del Comune di residenza.

In particolare: A) se l’amministratore svolge l’attività con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, il compenso percepito costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. In questo caso l’associazione deve effettuare una ritenuta d’acconto sui compensi corrisposti, come farebbe per un lavoratore dipendente; B) se l’attività di amministrazione è svolta da liberi professionisti (commercialisti, ragionieri, eccetera), i compensi pagati rientrano tra i redditi di lavoro autonomo e l’associazione applicherà la ritenuta prevista per tale tipo di reddito.

I rimborsi spese. Si tratta in sostanza di somme concesse all’amministratore quando per svolgere il suo mandato è costretto a recarsi in un comune diverso da quello della sede di lavoro. Sono previste tre diverse forme di rimborsi: il rimborso forfetario (o indennità di trasferta), che è quello per il cui pagamento non occorrono giustificativi di spesa; il rimborso pagato non è soggetto a tassazione fino a 46,48 euro per giorno se la trasferta è in Italia, fino a 77,47 euro per le trasferte all’estero. In questi importi non si considerano le spese di viaggio e di trasporto. Se si fruisce gratuitamente di alloggio o di vitto, i limiti indicati prima sono ridotti di 1/3 (di 2/3 nel caso in cui si usufruisca sia di alloggio che di vitto). il rimborso analitico, che è quello completamente escluso da tassazione, purché debitamente documentato con i giustificativi di spesa, e riguarda le spese sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto. Eventuali rimborsi di spese di viaggio riconosciuti per raggiungere la sede di lavoro partendo dalla propria residenza sono da considerarsi reddito imponibile, anche se l’abitazione si trova in un altro Comune. il rimborso misto, che comprende sia l’indennità di trasferta che il rimborso delle spese documentate.

Altre indennità Può accadere che l’associazione rimborsi all’amministratore una somma forfetaria quando per le trasferte egli utilizzi il mezzo proprio di trasporto (la cosiddetta indennità chilometrica). Questa somma non è soggetta a tassazione fino ad un determinato importo che varia a seconda del mezzo che si utilizza. Le tabelle contenenti questi importi, cui far riferimento, sono annualmente stabilite dall’ACI. La parte eccedente costituisce reddito imponibile. L’indennità corrisposta deve invece essere tassata quando la trasferta è effettuata nell’ambito del territorio comunale.

 
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